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Documentazione in materia di inquinamento acustico

Allegato

Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione della Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8 integrato con i contenuti del Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, art. 4 occorre allegare:

Documentazione di impatto acustico

La valutazione di impatto acustico (Legge 26/10/1995, n. 447) prevede la tutela dell'inquinamento acustico dovuto alla realizzazione o al potenziamento di attività produttive, commerciali o ricreative.

La documentazione di impatto acustico (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2 e 4) va presentata per le attività, i progetti e le opere, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

  • tutte quelle soggette a valutazioni di impatto ambientale (centrali energetiche, dighe, grandi infrastrutture, industrie di notevoli proporzioni, ecc.)
  • le opere di realizzazione, modifica, potenziamento di:
    • aeroporti, aviosuperfici, eliporti
    • strade di tipo A, B, C, D, E, F
    • discoteche
    • circoli privati e pubblici esercizi ove si genera rumore
    • impianti sportivi e ricreativi
    • ferrovie ed alti sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
  • i nuovi impianti ed infrastrutture adibiti a:
    • attività produttive
    • attività sportive e ricreative
    • postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Le modalità ed i criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico sono contenuti nella Deliberazione della Giunta regionale 08/03/2002, n. 7/8313

La documentazione di valutazione dell'impatto acustico deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e competente in materia acustica (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 2, com. 6).

Per i Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione da parte di professionista abilitato che attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 3-bis).

Valutazione previsionale di clima acustico

È obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere della Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2 (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 3).

Le modalità e i criteri per scrivere la relazione tecnica di valutazione previsionale di clima acustico sono contenuti nella Deliberazione della Giunta regionale 08/03/2002, n. 7/8313.

La valutazione previsionale del clima acustico deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e competente in materia acustica (Legge 26/10/1995 n. 447, art. 2, com. 6).

Autocertificazione acustica

Per i Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione da parte di professionista abilitato che attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 3-bis).

Relazione o dichiarazione del progettista sui requisiti acustici passivi degli edifici e degli impianti

Esistono tre categorie per verificare i requisiti acustici passivi (Legge Regionale 10/08/2001, n. 13, art. 7):

  • progetti riguardanti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
  • progetti relativi a nuove costruzioni e progetti per nuovi edifici produttivi
  • nuovi impianti.

Per progetti di interventi sul patrimonio edilizio esistente è richiesta una dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997.  

Per progetti relativi a nuove costruzioni è richiesta una valutazione e dichiarazione del tecnico in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997.            

Per progetti per nuovi edifici produttivi o nuovi impianti è richiesta una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, in cui si illustrano i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno. La relazione dovrà essere redatta e sottoscritta da parte di professionista abilitato e competente in acustica ambientale.